Cass. 30.9.2020 n. 20823

01 ottobre 2020

Con la sentenza n. 20823 del 30.9.2020, la Corte di Cassazione ha confermato che la violazione di norme fiscali derivante dalla errata qualificazione giuridica di un'operazione da parte dei soggetti coinvolti, che comporta il mancato versamento di imposte, integra un'ipotesi di evasione fiscale e non di elusione o di abuso del diritto. La pratica abusiva, infatti, implica un uso improprio e distorto dello strumento negoziale e che tale uso sia posto in essere con lo specifico scopo di eludere la norma tributaria.
Nella fattispecie esaminata, una società controllante aveva concesso alla controllata, aderente con essa alla liquidazione IVA di gruppo, un finanziamento gratuito, utilizzato da quest'ultima per l'acquisto di alcuni beni che in seguito erano stati noleggiati alla controllante dietro pagamento di un corrispettivo, dovuto in parte per l'anno 2004 e poi dilazionato al 31.12.2015.
Secondo l'Ufficio, il finanziamento costituiva, in sostanza, il corrispettivo dei servizi resi dalla controllata e l'operazione doveva considerarsi elusiva, in quanto il pagamento del noleggio, e così il momento impositivo ai fini IVA sarebbe stato ritardato per consentire alla controllata di beneficiare di un credito IVA.
Secondo la Cassazione, invece, la fattispecie integra unicamente un'evasione di imposta, conseguente alla riqualificazione dell'operazione, vale a dire l'evasione dell'IVA che la controllata avrebbe dovuto versare o compensare in relazione all'operazione posta in essere.

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