Oneri detraibili al 19% con obbligo di tracciabilità - Comunicazione dei dati per la precompilata (provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676)
27 ottobre 2020
Con i provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.
Obbligo di pagamenti tracciabili dall’1.1.2020
Per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Spese escluse dall’obbligo di tracciabilità
Ai sensi dell’art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Sono inoltre escluse dall’obbligo di tracciabilità di cui alla suddetta L. 160/2019 le spese sostenute in relazione ad oneri che danno diritto:
- ad una detrazione IRPEF con percentuale diversa dal 19%;
- alla deduzione dal reddito complessivo.
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